parliamo di assicurazioni
Su questo tema, al Bar, se ne dicono e se ne sentono di tutti i colori, perché in materia d’auto d’epoca la legislazione italiana risulta lacunosa e quindi lascia spazio alle interpretazioni più fantasiose. Forse sarebbe meglio affermare che le attuali leggi si prestano a strumentalizzazioni, non sempre in linea con il dettato legislativo.
Nel tentativo di far chiarezza dobbiamo anzitutto abbandonare la corrente definizione “veicolo d’epoca” ed usare la terminologia adottata dal legislatore che definisce le auto e le moto con oltre venti anni dalla data di costruzione come: veicoli di particolare interesse storico; mentre chiama: veicoli di interesse storico quelli con oltre trenta anni.
L’attuale legge e precisamente l’art. 60 del Codice della Strada, elenca chiaramente le quattro istituzioni demandate a qualificare in questo senso un veicolo datato e l’ASI è, appunto, una di queste. Diversamente, se non è espressamente designata, un’auto o una moto di oltre 20 anni è solo e semplicemente un veicolo vecchio.
Per contro, ai veicoli di particolare interesse storico (quelli con più di 20 anni) ed a quelli di interesse storico (quelli con oltre 30 anni) lo Stato Italiano riserva delle agevolazioni tese a favorire la loro conservazione perché, per certi versi, anche questi “catorci” rappresentano degli elementi importanti del patrimonio storico culturale della nazione.
Parallelamente alcune primarie compagnie d’assicurazione hanno predisposto delle polizze particolarmente vantaggiose proprio per i veicoli di interesse storico, poiché prevedono un premio annuo nell’ordine di 130/150 euro per le auto e circa 80 euro per le moto, in luogo degli oltre quattrocento richiesti normalmente per un’autovettura.
Un premio così contenuto deriva, oltre che dalla presenza di alcuni paletti bene evidenziati in polizza, soprattutto da un rischio modesto dovuto al fatto che un collezionista ben difficilmente strapazza il proprio gioiello e, comunque, ne fa un uso molto giudizioso.
Nel contenimento del rischio non sono però da sottovalutare anche le restrizioni, i sopraddetti paletti, che caratterizzano queste polizze: il veicolo deve essere condotto dal proprietario o da un’altra persona espressamente indicata in polizza, il veicolo non può essere utilizzato in attività professionali o commerciali ed inoltre, alla scadenza della polizza, sono assenti i quindici giorni di franchigia.
L’inosservanza di questi vincoli non pregiudica la copertura assicurativa, ma fa scattare il diritto di rivalsa nel caso in cui la compagnia assicuratrice debba liquidare un danno; per questo aspetto è bene leggersi a fondo la polizza comprese tutte le clausole restrittive scritte in piccolo, per evitare amare sorprese.
E’ bene quindi chiarire con la propria assicurazione tutti questi paletti, compreso quello che molto spesso fa esplicito riferimento alla necessità che il proprietario del veicolo sia un collezionista dichiarato, aspetto comprovato solo dall’appartenenza ad un Club federato ASI e non dall’iscrizione alla Bocciofila del paese.
Bielle
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